Dissesto finanziario del Comune di Modica spiegato da Ivana Castello(Pd)

ivana castello

La Corte dei conti per la Regione siciliana, lo scorso 27 settembre ha deliberato che il Comune di Modica proceda alla dichiarazione di dissesto finanziario ai sensi e per gli effetti dell’articolo 243 quater, comma 7, del Testo Unico degli Enti locali.
“Sono 4 anni e mezzo – dice il capogruppo del Pd, Ivana Castello – che predico parsimonia nella spesa comunale e per quattro anni e mezzo il sindaco se n’è strafregato; da quattro anni e mezzo segnalo che a formulare bilanci per gran parte falsi equivale a spingere

il Comune verso il fallimento, ma non sono stata ascoltata. Mi spiace che la situazione sia precipitata; avrei preferito essere smentita dalla storia e dalle performance del sindaco; invece i fatti mi danno ragione. Il Comune di Modica, cari concittadini, è a un passo dal fallimento.
Proviamo a ricostruire, per sommi capi, mi riservo di tornare presto sull’argomento, i principali aspetti della vicenda.
Modica ha accumulato un notevole debito. Si discute su chi lo abbia determinato. Naturalmente è stato il sindaco che ha compiuto la maggior parte delle spese senza le necessarie coperture. Sta di fatto che l’amministrazione Buscema, per non aggravare la situazione finanziaria, da un lato ha ridotto al minimo la spesa comunale e, dall’altro, ha elaborato un piano di riequilibrio.
Il Piano di riequilibrio è stato approvato con delibera del Consiglio comunale n. 143 del 30 dicembre 2012.
Prima che fosse approvato dalla Corte dei conti, il disegno è stato rimodulato dal nuovo Consiglio comunale con la delibera n. 7 del 2014, assunta in applicazione dell’articolo 243 bis, comma 5, del Tuel, nel testo modificato col decreto legge n. 69 del 2013. Sul finire dello stesso anno, il 2014, è stato ulteriormente rimodulato con la delibera n. 86 del Consiglio comunale , assunta ai sensi dell’articolo 1, comma 15, del decreto legge n. 35 del 2013.
Nel 2015, finalmente, il Piano di riequilibrio è stato approvato dalla Corte dei conti. Un’approvazione con riserva. La delibera è la n. 311 del 2015. In essa si leggono parecchie considerazioni critiche, e si ha la sensazione che il Giudice proceda in modo circospetto. Vi si dice, testualmente:

« di approvare il Piano di riequilibrio del Comune di Modica con le prescrizioni sopra riferite, ferme restando le riserve evidenziate in motivazione e le successive verifiche di competenza. »

Per ragioni di brevità dell’articolo non mi soffermo né sulle riserve, né sulle prescrizioni e men che meno sulle verifiche.
Basti sottolineare che con tale delibera Modica ha avuto il suo primo piano di riequilibrio. La Corte dei conti, in chiusura di essa avvertiva:

« A norma dell’art. 243 quater, comma 5, del Tuel, la presente deliberazione può essere impugnata entro 30 giorni, nelle forme del giudizio ad istanza di parte, innanzi alle Sezioni riunite della Corte dei conti in speciale composizione che si pronunciano entro 30 giorni dal deposito del ricorso ».

L’amministrazione comunale non ha presentato ricorso, per cui può dirsi che ha accettato le prescrizioni, le riserve e le conseguenti verifiche.
La situazione si complica nel 2016. Il sindaco, infatti, rimodula il Piano di riequilibrio e lo fa adottare alla Giunta. La legge dispone che l’adozione è di esclusiva competenza del Consiglio. Una leggerezza, a dir poco, napoleonica. In breve, lui lo ha voluto e lui se l’è approvato (adottato). Nell’involucro naturale di tale approvazione lo ha mandato alla Corte dei conti che glielo ha respinto, non senza spiegargli che la delibera della Giunta comunale, la n. 198 del 27 settembre, era tam quam non esset. Considerato, inoltre, che il termine entro cui avrebbe dovuto essere approvata, il 30 settembre 2016, era abbondantemente superato, la Corte si è limitata a dichiarare la decadenza del Comune dal diritto a rimodulare il Piano (Delibera n. 70 del 2017). Il sindaco non s’impensierì, né si rese conto che ne aveva combinata un’altra delle sue. Presentò immediatamente ricorso alle Sezioni Riunite della stessa Corte, la quale gli diede torto in tutte le tesi sostenute. Non una di esse è rimasta in piedi. La deliberazione delle Sezioni Riunite è la n. 19 del 2017.
Questi pochi cenni storici sono certamente utili a contestualizzare l’odierno invito a dichiarare il dissesto finanziario del Comune di Modica; non sono però sufficienti ad illuminare i meccanismi giuridici che si pongono in moto attraverso le delibere della Corte dei conti. Spero di poterli riprendere in un prossimo scritto. Andiamo ora alla delibera del 27 settembre, con cui si dispone che il Comune di Modica sia invitato a deliberare il dissesto finanziario.

3. La declinazione del dissesto comunale

La Corte dei conti ha manifestato, sopratutto nella parte finale della legislatura, chiari segni di irritazione. E’ stata, posso anche sbagliare, infastidita dal comportamento del sindaco. Il suo (della Corte) sentimento di collaborazione, probabilmente, è stato travisato e lei lo ha capito. Fissava udienze e il sindaco non era disponibile; consigliava l’assunzione di precisi interventi e regolarmente non se ne faceva nulla; fissava delle scadenze e non venivano rispettate; suggeriva al Collegio dei revisori maggiore attenzione nelle analisi di bilancio e anche quest’attenzione sembrava rarefarsi. Il clima determinato dal sindaco era il meno opportuno per un lavoro costruttivo in grado di portare il Comune fuori della crisi finanziaria. Ricordo con quanto disappunto la Corte gli ha ingiunto di restituire (alla Cassa Depositi e Prestiti) i fondi ex d.l. 35/2013, utilizzati in modo distorto. Ricordo l’irritazione con cui è stata costretta ad osservare che gli adempimenti intermedi, assolutamente necessarii, erano stati ignorati. Alla fine il risultato è stata una convinzione, per nulla gratuita, sfociata nella dichiarazione di avvio del dissesto finanziario. Per non dilungarmi segnalo solo tre frasi riportate in conclusione della Delibera n. 151/2017 della Corte dei conti:

«Il Collegio deve, preliminarmente, rilevare che a seguito del giudizio ai sensi dell’art. 243 bis e quater del TUEL, la Sezione in data odierna ha accertato il venir meno dei presupposti del riequilibrio finanziario pluriennale e, in ogni caso, il grave e reiterato mancato rispetto degli obiettivi intermedi fissati dal piano di riequilibrio attualmente vigente, con le conseguenze previste dall’art. 243 quater, comma 7, del Tuel». (Corte dei conti, Del. n. 151/2017, pag. 9, primo capoverso).

Le conseguenze previste all’articolo 243 quater, comma 7, sono le seguenti:

Art. 243 quater, comma 7

«La mancata presentazione del piano entro il termine di cui all’art. 243 bis, comma 5, (…) l’accertamento da parte della competente Sezione regionale della Corte dei conti di grave e reiterato mancato rispetto degli obiettivi intermedi fissati dal piano, (…) comportano l’applicazione dell’articolo 6, comma 2, del decreto legislativo n. 149 del 2011, con l’assegnazione al Consiglio dell’ente, da parte del Prefetto, del termine non superiore a venti giorni per la deliberazione del dissesto.»

Due sono essenzialmente, le carenze che hanno portato l’Amministrazione verso il dissesto:

-la mancata presentazione del piano di riequilibrio da parte del Consiglio. In breve, l’errore commesso dal sindaco quando ha deciso di far approvare il piano dalla Giunta anziché dal Consiglio. Un atto di estrema superficialità;
-il mancato rispetto degli obiettivi intermedi fissati dal piano.

La Corte spiega altresì che, anche a voler proseguire nel ripianamento dei debiti, il contesto in cui è chiamata ad operare, caratterizzato da inattendibilità delle comunicazioni, inaffidabilità delle persone e insostenibilità dei pagamenti dovuti, sono tali da impedire un giudizio diverso (léggasi di approvazione del Piano). La Corte, per puntualità, si è espressa così:

«…le intrinseche carenze strutturali -anche in termini di attendibilità, affidabilità e sostenibilità- sia del piano di riequilibrio (…) sia, più in generale, del bilancio dell’ente, che dovrebbe suffragare ed assecondare il piano medesimo, sono state reputate tali da inibire l’esito favorevole del giudizio di congruità affidato alla Sezione come già ampiamente accertato nella separata deliberazione resa in data odierna, con cui si è, invece, disposto a norma dell’art. 243 quater, comma 7, del TUEL che l’ente proceda alla dichiarazione di dissesto finanziario.» (Corte dei conti, Delibera n. 151/2017, pag. 10, primo capoverso).

Per come stanno le cose, dunque, salvo un colpo di teatro che può assimilarsi a un miracolo, l’Amministrazione Abbate ha condotto per mano la città, sino al ciglio del fallimento. Il volo, con tutte le conseguenze, lo faranno solo i cittadini. D’altronde…

Poche parole, per concludere, sul ragionamento che compie la Corte quando giunge alla conclusione che il comune di Modica è in dissesto irrimediabile. La città è decaduta dal diritto a un piano di riequilibrio quando ha lasciato decorrere, nell’inerzia, il 30 settembre 2016. Il mancato rispetto di quel termine ha pregiudicato ogni possibilità di ripresentarne uno nuovo. Se, dunque, quello del 2016 non fu approvato e con esso è venuta meno anche la possibilità di presentarne uno nuovo, al Comune non resta che il default. D’altronde, dice ancora la Corte, anche a voler proseguire nel ripianamento dei debiti, il contesto in cui si è chiamati ad operare, – anche in termini di attendibilità, affidabilità e sostenibilità – sia del piano di riequilibrio sia del bilancio, impedisce ogni giudizio di speranza per cui, in base all’articolo 243 quater, comma 7, del Tuel, ci si scopre vincolati a disporre che il Comune proceda alla dichiarazione di dissesto finanziario (Corte dei conti, Delib. n. 151/2017, pag. 10, secondo capoverso). Il riferimento all’inattendibilità, inaffidabilità e insostenibilità, del piano e del bilancio comunali, va ritenuto una chiara indicazione delle responsabilità del sindaco.
Ivana Castello
Consigliere comunale del Pd

Condividi su facebook
Facebook
Condividi su twitter
Twitter
Condividi su whatsapp
WhatsApp
Condividi su email
Email
Condividi su print
Stampa