L’arresto dell’ex sindaco di Vittoria. Il Riesame: “Fu immotivato”

Nicosia

Depositate le motivazioni depositate nelle scorse ore dal Tribunale del Riesame di Catania sull’annullamento dell’ordinanza cautelare nei confronti dell’ex sindaco di Vittoria, Giuseppe Nicosia, arrestato alcuni mesi fa insieme al fratello Fabio e ad altre due persone.
“Come avevamo facilmente previsto, consapevoli della nostra assoluta innocenza – spiega Nicosia, che, ricordiamo, è anche un avvocato – il Tribunale ha ritenuto che non ricorrono, nei confronti miei e di mio fratello Fabio, i gravi indizi richiesti dall’art 273 del Codice di procedura penale per l’applicazione di una misura cautelare in ordine all’integrazione dell’art.416 ter del Codice penale.
Nonostante il procedimento sia stato condizionato dalle dichiarazioni calunniose di due collaboranti di giustizia di bassissimo valore e credibilità –

che non vedo l’ora di smentire nel dibattimento processuale con il controesame che svelerà le loro menzogne – nonché dalle conversazioni intercettate di terze persone che, tuttalpiù, possono determinare un giudizio di disvalore etico/morale e non un illecito penale, il Tribunale non ha potuto fare a meno di sottolineare come anche tali, e ribadisco io calunniose ed equivocate, acquisizioni, “non forniscono, a giudizio del Tribunale, gravi indizi in ordine alla integrazione del delitto di cui all’art.416 ter del codice penale.”
Nelle motivazioni, il Riesame ha, inoltre, ritenuto che: non risulta “adeguatamente dimostrata” l’intraneità ad organizzazioni mafiose dei co-indagati che erano stati invece indicati come tali; che “sul punto non si rivelano soddisfacenti le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia”; che gli stessi si sarebbero mossi “uti singuli” e non in rappresentanza di alcun sodalizio e per di più in virtù di un mero interesse ideologico (si ricordano le richieste di uno di questi soggetti, peraltro da me assolutamente non condivise, affinché l’immobile confiscatogli fosse utilizzato per i disabili anziché per i migranti); infine l’insussistenza di un accordo, neppur dedotto dagli inquirenti, che contemplasse il metodo mafioso nella conduzione della campagna elettorale.
“Il Tribunale – conclude Nicosia – ha, dunque, di conseguenza concluso che “in definitiva in carenza dell’elemento costitutivo della fattispecie di reato di cui all’art 416 ter. deve annullarsi l’ordinanza gravata”.

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