Ragusa. Rimborso delle spese per il funzionamento degli uffici giudiziari, riconosciuta illegittima dal Tar Lazio la decurtazione del Ministero

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Il TAR Lazio, dà ragione al Comune di Ragusa nel ricorso proposto dal Comune di Ragusa contro il Ministero di Giustizia avverso il rimborso delle spese per il funzionamento degli uffici giudiziari per l’anno 2011.

Il TAR ha accolto il ricorso proposto per l’anno 2011, riconoscendo l’illegittimità della decurtazione operata dal Ministero, in quanto disposta nel 2012 con effetto retroattivo, in contrasto con la norma di riferimento ( art. 1 del D.L. n. 95/2012 conv. In L. n. 135/2012 ) e con il principio secondo cui tutti gli interventi che producono una riduzione di trasferimenti agli enti locali devono avvenire in tempo utile per essere considerati nei bilanci di previsione, così da non compromettere l’autonomia finanziaria degli enti locali che ne vengono colpiti.
Quindi, il Ministero dovrà procedere alla liquidazione della differenza pari ad
€ 908.537,06 (infatti, il Comune aveva rendicontato le spese per € 1.676.012,24 mentre il Ministero aveva rimborsato solo € 767.475,18 ).
Il TAR ha, invece, respinto i ricorsi per gli anni 2012 e 2013 per i quali la decurtazione è avvenuta tempestivamente, giudicando infondata la questione di legittimità costituzionale proposta in giudizio dal Comune per contestare la violazione del principio costituzionale di corrispondenza tra funzioni ed oneri.
Il TAR ha ritenuto che tale principio non abbia carattere assoluto, bensì tendenziale.
L’avvocatura comunale sta valutando se impugnare, per tale parte, la sentenza del TAR laziale avanti il Consiglio di Stato sulla base del principio della necessaria corrispondenza tra esercizio delle funzioni e oneri finanziari, oggi peraltro riconosciuto dalla normativa vigente (art. 1, comma 526, lettera a), della legge 23.12.2014 n. 190 ) che pone a carico del Ministero tutte le spese di funzionamento degli uffici giudiziari a far data dal 1° settembre 2015.

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