Il Tar ha condiviso i contenuti del ricorso presentato dal consigliere comunale del Pd di Modica, Ivana Castello, ed ha annullato la delibera con cui il Regolamento fu approvato. Il ricorso era stato presentato contro il regolamento sui controlli interni delle partecipate, approvato il 6 febbraio scorso. “L’articolo l’articolo 13, quarto comma, di detto regolamento –
spiega la Castello – protraeva da 3 a 30 giorni il tempo di accesso dei consiglieri comunali agli atti della Servizi per Modica. Personalmente presentai una proposta di emendamento che su parere contrario della Segretaria Generale venne bocciata come illegittima”. Le osservazioni della Segretaria comunale sono state integralmente bocciate.
“Il Tar mi ha dato ragione e non in via interlocutoria o, come tecnicamente si dice, in via precauzionale, ma con Sentenza di merito. Della Sentenza desidero evidenziare gli effetti immediati e alcuni utili concetti.
Gli effetti immediati sono sei:
– il regolamento che fu approvato è stato annullato. In questo momento non esiste;
– la mia proposta di emendamento non è mai stata bocciata; o meglio: è stata bocciata per errore e il Tar ha annullato la votazione;
– il regolamento potrà essere riproposto, va rivisitato e corretto all’articolo 13, quarto comma;
– il termine di 30 giorni fissato in regolamento per l’accesso agli atti da parte dei Consiglieri, è stato dichiarato incompatibile col concreto esercizio del mandato elettorale;
– il Comune è stato condannato a rifondere le spese sostenute dalla sottoscritta;
– la Segretaria Generale è stata estromessa dal giudizio per carenza di legittimazione passiva.
Oltre alle decisioni di cui ho detto il Tar ha precisato alcuni concetti essenziali:
-il Consigliere comunale ha il diritto-dovere di controllare ciò che la Giunta e il sindaco fanno nell’attività di governo della città;
nell’esercizio del suo mandato il Consigliere non ha alcun obbligo di motivare le proprie richieste d’accesso; diversamente si dovrebbe ammettere che egli, incaricato dal Popolo, possa essere sottoposto al controllo dell’Amministrazione;
in base al mandato, il Consigliere ha diritto di accedere a tutti gli uffici, comunali e paracomunali;
l’accesso ai documenti deve avvenire entro tempi celeri compatibili col concreto espletamento del mandato. Il tempo di 30 giorni sostenuto dal Sindaco e dalla Segretaria Generale è stato dichiarato troppo lungo.
leggi la sentenza TAR Ivana[1]