Calcio, Eccellenza. La Corte Sportiva di Appello rigetta il ricorso del Città di Vittoria per i fatti contro il Paternò

lega nazionale dilettanti

La Corte Sportiva di Appello, ha rigettato il ricorso del Vittoria riguardo le maxi squalifiche a seguito dei fatti accaduti alla fine del primo tempo del match contro il Paternò. I giudici sportivi, rilevano che il gravame è inammissibile in quanto assolutamente carente di motivazioni.

In particolare nulla viene riferito per ciò che attiene la sanzione dell’ammenda limitandosi la Società a chiederne la eliminazione o una sua riduzione, senza specificare in base a quali ragioni la corte debba provvedere in tal senso. Nulla viene poi riferito per ciò che attiene alle squalifiche dei calciatori, in quanto la reclamante in maniera del tutto generica si limita a riferire che i nominativi sono stati presi a caso dal direttore di gara senza che gli interessati abbiano commesso alcunché. Sotto questo profilo, oltre che inammissibile, il reclamo è ritenuto palesemente smentito dal rapporto del direttore di gara, che “in maniera puntuale e precisa descrive quanto accaduto, ben individuando i soggetti autori delle violenze”.
Parimenti inammissibile risulta l’impugnazione dell’inibizione a carico di Salvatore Barravecchia, in quanto la sanzione a suo carico e come se non fosse stata irrogata, essendo lo stesso già radiato in ragione del provvedimento assunto a suo carico dal Giudice Sportivo Territoriale e pubblicato sul C.U. n° 350 del 4 marzo 2010 e confermato con decisione della C.D.T. Sicilia pubblicata con C.U. n° 385 del 23 marzo successivo.
E’ altresì inammissibile la produzione del DVD per accertare se dalle immagini prodotte emergano responsabilità a carico di tesserati il cui comportamento sia sfuggito agli ufficiali di gara.
La Corte Sportiva di Appello Territoriale, dunque, dichiara inammissibile il ricorso con addebito di tassa reclamo non versata (130 euro) e dispone la trasmissione degli atti, unitamente al DVD prodotto dal Città di Vittoria, alla Procura Federale per quanto di competenza.

Condividi su facebook
Facebook
Condividi su twitter
Twitter
Condividi su whatsapp
WhatsApp
Condividi su email
Email
Condividi su print
Stampa