Omicidio stradale. Ancora modifiche inutili. Che senso ha?

emanuele cavallo

Come si fa a non condividere la necessità di dare una risposta concreta al problema che è diventato un vero e proprio allarme sociale per le dimensioni che ha assunto negli ultimi decenni?  Non è più possibile contare vittime e piangere i propri cari per violazioni di norme di legge determinate per lo più da comportamenti sociali irresponsabili, quali l’abuso di alcool o distrarsi mentre si è alla guida del proprio veicolo.

In verità c’è da dire che gli stessi comportamenti sono all’origine di drammi che si consumano nell’ambito domestico, si pensi a chi detiene armi e si ubriaca cosa potrebbe provocare, ma anche nel campo della sicurezza sul lavoro e le statistiche rappresentano un bollettino di guerra.
Teniamo presente che in tutti i casi parliamo di reati colposi, cioè di quei reati che non vengono commessi con la volontà precisa ed inequivocabile di volere provocare l’effetto voluto. Sarà certamente difficile affermare che un conducente punta la sua vettura contro quella di un altro utente della strada con l’intenzione e la volontà di volerlo uccidere, come non si può addebitare la volontà di uccidere a colui che accidentalmente gli parte il colpo dalla propria arma mentre la pulisce.
Gli ultimi fatti avvenuti che hanno visto coinvolti il ragazzino di anni 14 e la propria mamma, hanno spinto il Ministro dell’Interno a prendere iniziative preannunciando l’introduzione nel nostro ordinamento dell’omicidio stradale e delle lesioni stradali quali nuovefattispecie di reato autonomo, con pene più aspre rispetto a quanto previsto fino ad ora. Modifiche che il Ministro, considerata la determinazione con cui sta spingendo, ritiene idonee a determinare una inversione di tendenza.
Ma che cosa prevede l’art. 589 del nostro codice penale in merito alla questione?  « Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.  Se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da due a sette anni.  Si applica la pena della reclusione da tre a dieci anni se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale da: 1) soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell’articolo 186, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni; 2) soggetto sotto l’effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope.
Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni quindici. »
Per questa fattispecie di reato non è configurabile il tentativo, mentre è configurabile il reato di lesioni personali a querela di parte in base alla gravità delle lesioni riportate.

Ecco che cosa si prevede che approvino in parlamento:
introduzione dei reati di “omicidio stradale” e “lesioni personali stradali”. Il primo caso prevederà la pena della reclusione da 5 a 12 anni in luogo di quella prevista attualmente che va dai 3 a 10 anni di reclusione per chi si pone alla guida di un veicolo in stato di ebbrezza o dopo l’assunzione di sostanze stupefacenti e cagiona la morte altrui;
se l’investitore si dimostrasse lucido e sobrio rischierebbe da 4 a 8 anni di reclusione se si accertasse che la velocità mantenuta sarebbe il doppio di quella consentita, in luogo di quella prevista attualmente che va da 2 a 7 anni anche senza l’aggravante della eccessiva velocità;
il resto rimarrebbe più o meno invariato sotto l’aspetto sanzionatorio e procedurale.
La normativa vigente è stata rivista in gran parte nel 2008 con norme che ci hanno consegnato il regime sanzionatorio attualeinasprendo le pene previste in precedenza e pare che non abbiano portato alcun risultato, visto che si ci deve rimettere le mani.
Bene, pensiamo davvero che questo irrilevante aumento di pene e la previsione di una fattispecie di reato a doc risolverà il problema?
Assolutamente no. Se si pensa di poter mandare in galera per lungo tempo il condannato per questa fattispecie di reato si vuole davvero e seriamente prendere in giro nuovamente i cittadini, perché si tratta pur sempre di reato colposo e non doloso, come dicevamo prima. Non è assolutamente pensabile ricomprendere questo tipo di reato tra quelli commessi con dolo.
Senza parlare poi delle complicazioni che si incontrano nello stabilire quanta percentuale di colpa hanno i due conducenti tenendo anche a mente la disposizione del codice della strada che prescrive una generale attenzione e prudenza nella guida, per cui non è scontato che chi viene investito sia esente da qualsiasi responsabilità, come ci dicono le tantissime sentenze della Suprema Corte in materia. Come si fa se si accerta che la persona deceduta nell’incidente ha una percentuale di colpa? Anche se l’investitore si trovasse alla guida in stato di ebbrezza e si accertasse che la persona deceduta avrebbe una colpa senza la quale non sarebbe morto, e sono tantissimi questi casi, a che cosa servirebbero queste nuove normative? A nulla.
Allora si rimane a guardare? No di certo. Lanciamo una provocazione. Ma è diligente consentire di mettere in circolazione autovetture con potenze mostruose che di per se rappresentano il pericolo per eccellenza? Autovetture stradali con 500 cavalli, SUV di dimensioni enormi con prestazioni simili a vetture sportive che all’impatto non lasciano scampo ai malcapitati non si possono immettere in circolazione come una piccola utilitaria. Perché non si limita l’utilizzo di questi bolidi?Ma si potrebbe pensare all’utilizzo di queste vetture esagerate in luoghi di puro divertimento? Certo significherebbe andare contro un sistema. Meglio seguire altre vie infruttuose al cento per cento.
Ecco caro Ministro quali sono le rivoluzioni. Intanto educhiamo a concepire e ad utilizzare le macchine potenti in maniera meno pericolosa possibile, dando il via ad una nuova cultura nell’utilizzo dell’auto. E’ certo una provocazione questa ma solo rispetto alla impossibilità di perseguire questo indirizzo per le rimostranze che metterebbe in campo l’impresa automobilistica, ma attenuerebbe di tanto ma di tanto il numero dei morti.
Ad ogni modo il problema andrebbe affrontato mettendo a punto una strategia educativa costante che tenga sempre accesa l’attenzione di chi si mette alla guida di una vettura per primo e poi cercando di eliminare tutte le situazioni che portano alla eccessiva assunzione di alcool e droghe. Anche qui, si ha il coraggio di vietare la somministrazione degli alcolici e dei super alcolici nel locali pubblici?
Queste sono strade troppo complicate per la politica e allora conviene buttare fumo negli occhi.

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