L’OSSERVAZIONE DAL BASSO… di DIRETTORE. Uso e abuso, nel pubblico impiego, della legge 104/92 sull’ assistenza ai disabili

DOMENICO PISANA

Ha fatto molto scalpore il caso di una docente di matematica siciliana che su Facebook si è fatta immortalare con il suo compagno mentre balla un tango appassionato, quando nei fatti doveva accudire in casa il padre invalido al 100 per cento. La docente, contravvenendo al suo dovere e al rispetto della legalità, usufruiva dei permessi retribuiti previsti dalla legge 104, mentre nei fatti, come accertato della polizia,

andava in giro in Europa con il suo compagno per partecipare a gare di ballo. Sarà ora la Dirigenza della sua scuola, insieme all’Ufficio Scolastico regionale, ad attivare tutte le procedure del caso per gli eventuali aspetti di natura disciplinare a carico della docente. Non spetta, certo, a noi emettere giudizi proprio mentre sono in corso le indagini del caso, ma alcune osservazioni sull’applicazione della legge 104 sicuramente vanno fatte.
Credo che tutti sanno cosa dice la legge 104/92, come funziona, a chi spetta e tutti conosciamo i benefici che comporta. Senza dubbio di grande respiro morale sono stati i principi che hanno ispirato i promotori e il legislatore di questa legge, che tutela “l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone con disabilità”.
Infatti, grazie ad essa alle persone con disabilità è possibile garantire una vita il più possibile meno disagevole. Insomma, la legge 104 alleggerisce le condizioni invalidanti che sono di ostacolo all’autonomia e allo sviluppo della persona umana e prevede, quindi, per i parenti prossimi di persone che abbiano certe minorazioni fisiche, psichiche o sensoriali, che dichiarano di essere impegnati nella loro cura e assistenza, 3 giorni di assenza dal lavoro al mese, come permessi. E’ una legge sicuramente condivisibile in pieno e rappresenta uno strumento di grande conquista sociale.

Non si può, però, sottacerne l’abuso e non si può non constatare che il comparto in cui si registra in assoluto la più elevata fruizione è la scuola, seguita dalle amministrazioni comunali, per un costo annuo, nei due comparti, di notevole entità.
Infine, secondo i dati dell’INPS le aree in cui si concentra maggiormente la richiesta di permessi della 104/92 è il Sud (36,91%), seguita dal Nord (34,86%) e dal Centro (28,23%). Di fronte a casi come quello suindicato e pur non negando il diritto sancito dalla legge, occorrerebbe sicuramente un maggior controllo circa l’uso del beneficio, fermo restando che dovrebbe essere l’etica e la deontologia professionale del lavoratore stesso a far prevalere un utilizzo della legge 104 nella piena correttezza e legalità.
Vale la pena ricordare, parlando di uso e abuso della legge 104, che la Suprema Corte di Cassazione, con una recentissima sentenza, la n. 4984 del 4-03-2014, si è pronunciata sull’illecito utilizzo del permesso previsto dalla Legge 104/1992 da parte di un lavoratore, familiare di un disabile. Riportiamo la massima della sentenza.
“Il lavoratore che utilizza in modo illecito i permessi ex art. 33 della Legge 104 per fini del tutto estranei a quelli previsti dalla norma, ad esempio per andare in vacanza o per attività personali, anziché assistere il familiare, può essere legittimamente licenziato, a nulla rilevando che il fatto illecito sia emerso a seguito del controllo di un’agenzia investigativa incaricata dal datore di lavoro.
Va rigettato il ricorso del lavoratore che riteneva ai fini del licenziamento disciplinare il pedinamento effettuato dall’azienda irrispettoso delle norme dello Statuto dei Lavoratori (Legge n. 300/70). Precisa la Corte che la Legge 300/70 delimita, a tutela della libertà e dignità del lavoratore, la sfera di intervento di persone preposte dal datore di lavoro a difesa dei propri interessi solo per scopi di tutela del patrimonio aziendale e di vigilanza dell’attività lavorativa, ma non preclude il potere dell’imprenditore di avvalersi di soggetti diversi, come nel caso di specie, di un’agenzia investigativa, per accertare i comportamenti illeciti del lavoratore, non riconducibili al mero inadempimento dell’obbligazione. Nel caso in esame il controllo era finalizzato all’accertamento dell’utilizzo improprio dei permessi ex art. 33 Legge 104/92 (suscettibile di rilevanza anche penale) e non ha riguardato l’adempimento della prestazione lavorativa essendo stato effettuato al di fuori dell’orario di lavoro, ed è quindi da ritenersi conforme ai principi sanciti in materia ed in linea con gli orientamenti giurisprudenziali della stessa Corte. Non può negarsi la natura illecita dell’abuso del diritto ai benefici della legge 104/92, sia ai danni dell’Inps che erogava l’indennità per i giorni di permesso, sia ai danni del datore di lavoro, tale da integrare una condotta idonea a ledere irrimediabilmente il vincolo di fiducia posto a fondamento del rapporto di lavoro”.
Ma al di là delle sentenze, della fragilità di chi abusa, resto convinto che occorre, a tutti i livelli, uno scatto di senso etico e di responsabilità personale per non cedere alla tentazione dell’illegalità che può avvolgere chiunque; credo, altresì, sia necessaria una maggiore oculatezza ed attenzione della pubblica amministrazione nella gestione di questo diritto del lavoratore, che non può essere certo negato, ma che va tutelato nella direzione del beneficiario, cioè il disabile.
Ritengo, infine, che non vada fatta di tutta l’erba un fascio, perché a fronte del caso della prof.ssa di matematica di cui abbiamo parlato e di altri che magari si conoscono ma che restano nel silenzio, ce ne sono tanti altri che testimoniano un uso corretto, onesto e rispettoso della legalità, aiutandoci a non perdere la speranza che nella nostra società è anche possibile rispettare la legge e vivere con una tensione ideale e civile di rilevante forza morale.

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