PRESENTATO DISEGNO DI LEGGE ALL’ARS SUI CENTRI STORICI PER FAVORIRNE IL RECUPERO ATTRAVERSO AUTORIZZAZIONI SEMPLIFICATE E MENO VINCOLI BUROCRATICI. DIPASQUALE, PRIMO FIRMATARIO: “GLI ENTI PUBBLICI DOVRANNO DARE RISPOSTE AI CITTADINI ENTRO 90 GIORNI”.

conf stampa arsSemplificazioni amministrative e superamenti degli ostacoli burocratici in modo da favorire nuovi investimenti nei centri storici. E’ l’obiettivo a cui mira il disegno di legge presentato stamani in conferenza stampa all’Ars dai deputati de Il Megafono, Nello Dipasquale (primo firmatario), Nino Oddo, Antonio Malafarina e Giovanni Di Giacinto. Si tratta di “norme per favorire il recupero del patrimonio edilizio di base dei centri storici” e si pongono lo scopo di recuperare i borghi antichi, recuperando gli edifici abbandonati, mettendo in sicurezza quelli degradati ed evitando la speculazione sui terreni esterni ai centri abitati. Con questa norma, una volta approvata, si prevedono facilitazione per le demolizioni e la successiva ricostruzione degli edifici. Ovviamente non si potrà intervenire con modalità invasive sugli edifici di pregio che dovranno essere salvaguardati e recuperati opportunamente ma senza operare demolizioni. “Le disposizioni che abbiamo presentato – spiega l’on. Nello Dipasquale deputato regionale de Il Megafono – sono rivolte a perseguire la valorizzazione e la rivitalizzazione economica e sociale dei centri storici della Sicilia attraverso norme semplificate e mediante lo snellimento delle procedure riguardanti il recupero del patrimonio edilizio esistente. Abbiamo appurato che in alcuni casi per portare a conclusione l’iter amministrativo passano perfino due o tre anni prima di poter avere il via libera dai Comuni, dalle Soprintendenze e da tutti gli uffici competenti. Con questa norma, una volta approvata dall’Ars, si potranno ridurre notevolmente i tempi”. Il disegno di legge regolamenta gli interventi relativi all’edilizia di base, a quella monumentale residenziale, a quella specialistica monumentale oltre alle costruzioni moderne. Si prevede la regolamentazione dell’iter per la manutenzione ordinaria e straordinaria interna agli edifici, manutenzione ordinaria e straordinaria sulle facciate e le coperture, restauro e risanamento conservativo. “Il recupero dei centri storici è di vitale importanza – ribadisce Dipasquale – ma naturalmente si dovrà intervenire senza stravolgimenti. E’ possibile, come detto, la demolizione e ricostruzione, ma gli edifici dovranno avere dimensioni, caratteri cromatici, compositivi e tipologici coerenti con i caratteri del centro storico. Si inquadra in questa tipologia anche la ristrutturazione mediante demolizione e nuova costruzione riduttiva dei volumi. Negli interventi di ristrutturazione mediante demolizione è consentito l’accorpamento tra unità edilizie contigue”. Per ottenere i permessi necessari ad intervenire sarà necessaria la relazione istruttoria e il parere del funzionario comunale responsabile del procedimento sulla conformità urbanistica e sulla coerenza dell’intervento ai contenuti della presente legge. Inoltre dovranno essere presentati l’autorizzazione paesaggistica rilasciata dalla Soprintendenza ed eventuali pareri e nulla osta di altri enti qualora siano previsti da norme specifiche. L’istanza di rilascio del permesso di costruire, corredata dagli elaborati grafici, fotografici e descrittivi, necessari per individuare gli interventi, viene presentata al competente ufficio comunale che rilascia apposita ricevuta di avvenuta presentazione. La data di presentazione della richiesta costituisce avvio del procedimento generale e di quello relativo all’acquisizione del parere di competenza comunale. Entro sette giorni dalla presentazione degli elaborati relativi, il responsabile del procedimento, nominato a termini di legge dal dirigente comunale competente, avanza richiesta alla locale Soprintendenza per ottenere l’autorizzazione paesaggistica e le richieste agli altri soggetti chiamati ad esprimere parere. Tutti dovranno esprimersi entro 30 giorni dalla richiesta. Sarà possibile richiedere ulteriori approfondimenti ma in ogni caso la durata complessiva del procedimento non potrà superare i 90 giorni dalla presentazione della richiesta. Dopo varrà il principio del silenzio-assenso.

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