Nei giorni 11 e 12 febbraio 2010 si sono svolti ulteriori incontri per la definizione del testo del CCNI riguardante la mobilità per l’a.s. 2010/11.
Dopo aver esaminato ed apportato alcune modifiche alla bozza di Ordinanza Ministeriale presentata dall’Amministrazione, si è ritornati all’ esame del Contratto.
In particolare si è concordato che:
per l’esclusione dalla graduatoria di circolo/istituto per l’individuazione dei soprannumerari, l’obbligo della presentazione della domanda di trasferimento verso il comune, oppure il distretto sub-comunale di residenza dell’assistito, non è richiesto nel caso in cui la sede di titolarità di chi assiste, comprenda plessi o sedi associate situate nel comune o distretto sub-comunale in cui risiede il disabile (Art. 7, c. 2);
* i docenti di sostegno che ottengono il trasferimento interprovinciale, oppure i docenti di posto comune che transitano sul sostegno sono vincolati a prestarvi servizio per un quinquennio, se in provincia c’è esubero su posto comune (Art. 15, c. 5).
Restano comunque articoli sui quali è necessario approfondire la riflessione ed altri su cui c’è ancora disparità di vedute fra le OO.SS e l’Amministrazione.
Inoltre, è emersa l’esigenza di modificare l’ordine delle precedenze di cui all’art. 7. In particolare dovrebbe essere attribuita precedenza nella mobilità per tutti coloro che perderanno la titolarità. Tale precedenza dovrebbe essere inserita subito dopo quella prevista all’art.7 per i beneficiari della Legge 104/92.
L’amministrazione si è impegnata a predisporre un testo che, dopo essere stato valutato dalle parti, potrebbe essere sottoscritto, insieme alle altre modifiche già concordate, all’inizio della prossima settimana. Altri due incontri sono in programma per lunedì 15 e martedì 16 febbraio.