Immissioni sonore: ordinanza del sindaco di Vittoria

Il sindaco di Vittoria Giuseppe Nicosia ha emanato un’ordinanza relativa ai limiti massimi di immissioni sonore. In particolare, all’articolo uno dell’ordinanza, nelle more, della emanazione della normativa Regionale, relativa ai criteri per la classificazione del territorio comunale in zone equisonore, a cui attribuire i valori di livelli sonori e della relativa emanazione del regolamento di dettagliata suddivisione del territorio comunale a qualunque scopo finalizzata, le immissioni si limitano a 60 decibel nelle ore diurne (dalle ore 6 alle 22) e a 50 nelle ore notturne (dalle ore 22 alle ore 6), intorno alle aree protette quali ospedali, scuole, case di riposo e aree di intensa attività umana, quali insediamenti commerciali e intenso traffico veicolare. Per quanto riguarda le aree industriali ed artigianali il limite è posto a 70 decibel sia per le ore diurne che notturne. Art. 2. I rumori prodotti dalle varie attività (commerciali, edili, industriali, artigianali, ecc…) sono vietati in modo tassativo nei seguenti orari: orario invernale dal 21 settembre al 31 maggio: dalle ore 13.30 alle 14.30 e dalle ore 20.00 alle ore 7 del mattino). Orario estivo, dal primo giugno al 20 settembre, dalle ore 13.30 alle 15.30 e dalle ore 20 alle ore 8 del mattino. La pubblicità fonica sulle strade, prodotta con altoparlanti e megafoni dai venditori ambulanti o da altre categorie è consentita previa autorizzazione del Sindaco nel periodo invernale dalle ore 8 alle ore 13 e dalle 15.30 alle ore 19.30, mentre nel periodo estivo gli orari sono: 9-13 e 16-20. Eventuali deroghe alle fasce orarie di rispetto potranno essere autorizzate dal Sindaco solo dietro presentazione di apposite istanze motivate e documentate. In tutti i casi, i rumori prodotti dalle attività imprenditoriali, da venditori ambulanti e da altre categorie di utenti, nelle ore in cui sono consentiti, dovranno essere contenuti entro i limiti fissati dall’articolo uno. Per quanto riguarda gli stabilimenti balneari, o gli spettacoli musicali in luogo pubblico o aperto al pubblico, quali lidi ecc… l’articolo 3 dell’ordinanza prevede che tali spettacoli possano svolgersi in deroga agli orari sopra indicati e comunque non oltre le ore 1.00, con valori di immissioni sonore non superiori ai 70 decibel. Le manifestazioni possono svolgersi fino alle ore 2 solo nei giorni di venerdì, sabato e prefestivi. I locali balneari e le discoteche hanno l’obbligo di non utilizzare strumenti acustici amplificati, bensì strumenti sonori naturali, al fine di non arrecare disturbo agli abitanti della zona circostante. Strumenti di amplificazione possono essere utilizzati solo nei giorni di venerdì, sabato e prefestivi, con emissioni sonore comunque non superiori ai 70 decibel. Le sanzioni nei confronti dei trasgressori vanno da un minimo di 25 euro a un massimo di 500 per quanto riguarda le infrazioni all’articolo due dell’ordinanza sindacale. Ai trasgressori dell’art. 3 dell’ordinanza saranno applicate le sanzioni nel modo seguente: chiunque non osservi orari e prescrizioni è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma che va da un minimo di 1032 euro a un massimo di 10.329 euro. Chiunque nell’esercizio o nell’impiego di una sorgente fissa o mobile di emissione sonora, supera i valori limite della presente ordinanza è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma che va da un minimo di 516 euro a un massimo di 5.164. Alla seconda infrazione si procederà alla chiusura del locale per un periodo che va dai cinque ai trenta giorni.

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